Statuti

Per ragioni di semplicità, nei presenti statuti le persone e le relative funzioni sono designate unicamente nella forma maschile. Naturalmente è sottintesa sempre anche la forma femminile.

I. Disposizioni generali

Articolo 1 Nome e sede

  1. "simap.ch" è un’associazione ai sensi dell’articolo 60 e seguenti del Codice civile con sede a Berna.
  2. Il nome simap.ch sta per "Système d’information sur les marchés publics en Suisse".

Articolo 2 Scopo

  1. Al fine di sostenere una procedura di aggiudicazione trasparente e una concorrenza efficace, simap.ch gestisce un sistema d’informazione per gli acquisti pubblici.
  2. simap.ch agisce su mandato delle autorità competenti basandosi sulle necessità degli enti aggiudicatori e degli offerenti.
  3. simap.ch.
    1. gestisce una piattaforma elettronica per le pubblicazioni relative agli acquisti pubblici e altre informazioni pertinenti da parte degli enti aggiudicatori,
    2. assicura lo sviluppo della piattaforma per adeguarsi costantemente alle nuove esigenze,
    3. rileva le esigenze degli enti aggiudicatori e degli offerenti per quanto riguarda nuovi servizi e fornisce tali servizi quando la necessità è comprovata e il finanziamento assicurato,
    4. può fornire ulteriori servizi ai membri e agli altri enti interessati quando la necessità è comprovata e il finanziamento assicurato.

Articolo 3 Utilizzo da parte degli enti aggiudicatori

  1. Può avvalersi della piattaforma elettronica gestita da simap.ch chi è soggetto alla legislazione in materia di acquisti pubblici della Confederazione Svizzera, di un Cantone, di uno Stato estero nel quadro di accordi internazionali o di un’organizzazione internazionale.
  2. simap.ch può precludere l’utilizzo della piattaforma elettronica se le condizioni di cui al capoverso 1 non sono manifestamente soddisfatte.

II. Adesione

Articolo 4 Membri

  1. Possono diventare membri
    1. la Confederazione Svizzera
    2. i Cantoni.
  2. I membri difendono i propri interessi e gli interessi degli enti aggiudicatori che sottostanno al loro diritto in materia di acquisti pubblici.

Articolo 5 Recesso ed esclusione

  1. I membri possono recedere in forma scritta per la fine dell’anno civile con un preavviso di sei mesi.
  2. L’assemblea dei membri può decidere in merito all’esclusione di membri che hanno violato in modo grave gli interessi di simap.ch o non hanno adempiuto gli obblighi previsti dal presente statuto. L’esclusione deve essere motivata.
  3. I membri uscenti perdono qualsiasi diritto sul patrimonio sociale. I membri uscenti e gli enti aggiudicatori assoggettati al loro diritto in materia di acquisti pubblici possono continuare a utilizzare la piattaforma corrispondendo un indennizzo stabilito dal comitato direttivo.

Articolo 6 Centro di competenza

  1. I membri garantiscono l’istituzione di un centro di competenza per l’utilizzo di simap.ch per gli enti aggiudicatori che sottostanno al loro diritto in materia di acquisti pubblici.
  2. Le prestazioni dei centri di competenza comprendono segnatamente
    1. il costante aggiornamento della pagina personalizzata del membro,
    2. il supporto agli utenti di simap.ch,
    3. la formazione e l’informazione in relazione a simap.ch,
    4. l’amministrazione dei diritti di accesso degli enti aggiudicatori autorizzati a utilizzare simap.ch.
  3. Il comitato direttivo può chiedere agli enti aggiudicatori che si avvalgono della piattaforma senza essere membri di istituire un centro di competenza.

III. Organizzazione

Articolo 7 Organi
Gli organi dell’associazione sono

  1. l’assemblea dei membri
  2. il comitato direttivo
  3. il change advisory board
  4. il comitato esecutivo
  5. l’amministrazione
  6. l’ufficio di revisione.

a) Assemblea dei membri

Articolo 8 Convocazione

  1. Il comitato direttivo convoca l’assemblea dei membri una volta l’anno.
  2. Il comitato direttivo può convocare altre assemblee dei membri. Un’assemblea dei membri può essere richiesta in qualsiasi momento da almeno tre membri.
  3. La convocazione all’assemblea dei membri deve avvenire con almeno 30 giorni di anticipo e con indicazione dell’ordine del giorno.

Articolo 9 Competenze
L’assemblea dei membri ha le seguenti competenze:

  1. nomina dei membri del comitato direttivo, del presidente e del vicepresidente,
  2. nomina dell’ufficio di revisione,
  3. revoca dei membri del comitato direttivo, del presidente e dell’ufficio di revisione,
  4. esclusione di membri,
  5. decisione in merito al rapporto annuale e al conto annuale,
  6. approvazione dell’operato del comitato direttivo e dell’ufficio revisione,
  7. definizione delle quote dei membri e dei contributi agli investimenti nel quadro dell’articolo 20 e seguenti,
  8. decisione in merito al budget,
  9. decisione in merito all’introduzione di tasse ed emanazione dei principi per la riscossione di tali tasse, nella misura in cui ciò è previsto dal diritto pubblico cui sono soggetti i membri,
  10. modifica dello statuto,
  11. scioglimento dell’associazione,
  12. decisioni che il comitato direttivo sottopone all’assemblea dei membri.

Articolo 10 Svolgimento dell’assemblea dei membri

  1. L’assemblea dei membri è presieduta dal presidente o, in caso di sua assenza, dal vicepresidente. Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
  2. Il presidente indica la persona che redige il verbale.
  3. I membri decidono a chi delegare il proprio voto. Durante un’assemblea dei membri una persona può rappresentare più membri.
  4. Le votazioni e le elezioni sono effettuate per voto palese quando l’assemblea dei membri non decide di procedere mediante scrutinio segreto.

Articolo 11 Votazioni ed elezioni

  1. Ogni membro dispone di un voto.
  2. Le decisioni sono prese per maggioranza dei voti. È fatto salvo l’articolo 20 capoverso 3.
  3. In prima votazione è eletto chi raggiunge la maggioranza assoluta. Per la seconda votazione è determinante la maggioranza relativa.

b) Comitato direttivo

Articolo 12 Numero di membri, durata del mandato, composizione

  1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei-otto membri eletti dall’assemblea dei membri per quattro anni.
  2. Al momento dell’elezione del comitato direttivo occorre garantire che
    1. la Confederazione disponga di tre rappresentanti,
    2. tutte le lingue ufficiali siano rappresentate,
    3. membri del comitato direttivo dispongano delle conoscenze specialistiche richieste,
    4. siano garantite conoscenze specialistiche anche in materia di finanze, diritto e direzione del personale.
  3. Il presidente e il vicepresidente non possono provenire dallo stesso ente affiliato.
  4. Il comitato direttivo si autocostituisce. Il comitato direttivo stabilisce nel regolamento interno la procedura valida per gli organi dell’associazione conformemente alle disposizioni che seguono.

Articolo 13 Competenze
Il comitato direttivo è responsabile della gestione dell’associazione. Il comitato direttivo

  1. stabilisce la strategia riguardante i compiti di simap.ch, per quanto concerne il finanziamento, la gestione e lo sviluppo della piattaforma,
  2. emana il regolamento interno,
  3. emana il diagramma delle funzioni per regolamentare le competenze e i poteri di rappresentanza, incluso il diritto di firma,
  4. emana le disposizioni necessarie sulla protezione delle informazioni e dei dati,
  5. definisce le condizioni di utilizzo della piattaforma,
  6. accoglie nuovi membri,
  7. designa i membri del change advisory board,
  8. designa l’amministratore,
  9. istituisce gruppi di lavoro,
  10. prepara gli affari dell’assemblea dei membri,
  11. tratta tutti gli affari presentatigli dal comitato esecutivo.

Articolo 14 Procedura

  1. Il comitato direttivo si riunisce su invito del presidente o su richiesta di due suoi membri. La convocazione è inviata al più tardi sette giorni prima della riunione con indicazione dell’ordine del giorno.
  2. L’amministratore partecipa alle riunioni del comitato direttivo con voto consultivo e diritto di proposta.
  3. Il quorum è raggiunto quando è presente la maggioranza dei membri. Ogni membro del comitato direttivo dispone di un voto. Il presidente partecipa al voto e, in caso di parità, il suo voto è decisivo.
  4. Il comitato direttivo può prendere decisioni per circolazione degli atti (e-mail) se tutti i suoi membri acconsentono.
  5. Se il comitato direttivo decide in merito a un affare che non rientra nell’ordine del giorno ogni suo membro può, entro sette giorni dalla ricezione del verbale, chiedere che l’affare venga messo all’ordine del giorno della prossima riunione.

c) Change advisory board

Articolo 15

  1. Il change advisory board (CAB) si occupa dei compiti di simap.ch e dello sviluppo della piattaforma.
  2. Nel CAB sono rappresentati gli enti aggiudicatori, i fornitori di prestazioni di simap.ch e gli offerenti.
  3. Il comitato direttivo designa i membri del CAB.
  4. Il CAB presenta proposte agli organi dell’associazione. Non dispone di alcun potere decisionale.

d) Comitato esecutivo

Articolo 16

  1. Il comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vicepresidente e dall’amministratore. I Cantoni devono essere rappresentati all’interno del comitato esecutivo.
  2. Il comitato esecutivo ha le seguenti competenze:
    1. accompagnamento e vigilanza sulla gestione operativa,
    2. preparazione di tutti gli affari del comitato direttivo,
    3. potere decisionale nel quadro del diagramma delle funzioni,
    4. affari che non rientrano espressamente nella competenza di un altro organo dell’associazione.
  3. L’amministratore non partecipa alle votazioni. In caso di divergenze fra il presidente e il vicepresidente, l’affare viene sottoposto al comitato direttivo.

e) Amministrazione

Articolo 17

  1. simap.ch ha un amministratore.
  2. L’amministratore sbriga tutti gli affari correnti e si assume le responsabilità previste dal diagramma delle funzioni.

f) Ufficio di revisione

Articolo 18
L’assemblea dei membri designa come ufficio di revisione una fiduciaria o una società di revisione qualificata ai sensi dell’articolo 727c CO. L’oggetto e la portata della verifica sono retti dagli articoli 729a e 729b CO.

IV. Finanze

Articolo 19 Fondi
I fondi di simap.ch derivano da

  1. quote dei membri
  2. contributi agli investimenti
  3. tasse o emolumenti degli enti aggiudicatori e degli offerenti per il ricorso a prestazioni di simap.ch nella misura in cui queste siano previste nelle basi legali dei membri e vengano stabilite da simap.ch
  4. entrate da pubblicità
  5. liberalità di terzi.

Articolo 20 Quote dei membri e contributi agli investimenti

  1. Per quanto riguarda le quote e i contributi è fatta salva l’attribuzione delle competenze dei membri sotto il profilo del diritto costituzionale.
  2. L’assemblea dei membri definisce le quote dei membri per l’anno successivo alla decisione.
  3. I contributi agli investimenti che non possono essere finanziati con le quote ordinarie dei membri oppure le quote dei membri che superano di più del 10 per cento la quota dell’anno precedente richiedono
    1. l’approvazione di più dei tre quarti dei membri, e
    2. l’approvazione dei membri che, insieme, versano più della metà dei contributi dei membri.
  4. La data di scadenza dei contributi di cui al capoverso 3 deve essere fissata in modo tale da permettere di recedere dall’associazione entro i termini di cui all’articolo 5 capoverso 1 prima che subentri il diritto all’esigibilità.

Articolo 21 Ripartizione dei costi
Le quote e i contributi agli investimenti sono ripartiti come segue fra i membri :

  1. un quarto a carico Confederazione Svizzera
  2. tre quarti a carico dei Cantoni, in base alla popolazione residente permanente.

Articolo 22 Responsabilità
Per le obbligazioni dell’associazione risponde in modo esclusivo il patrimonio dell’associazione. La responsabilità dei membri è esclusa nei limiti prescritti dalla legge.

Articolo 23 Esercizio finanziario
L’esercizio finanziario coincide con l’anno civile.

V. Disposizioni transitorie e finali

Articolo 24 Scioglimento dell’associazione

  1. L’assemblea dei membri decide a maggioranza semplice lo scioglimento dell’associazione.
  2. Il comitato direttivo liquida l’associazione e trasferisce utili e capitali ai membri in proporzione ai contributi e alle quote versati di cui all’articolo 21.

Articolo 25 Entrata in vigore

  1. Il presente statuto entra in vigore con effetto immediato a seguito dell’approvazione da parte dell’assemblea dei membri del 17 giugno 2016 e sostituisce lo statuto del 29 aprile 2004.
  2. Gli organi dell’associazione di cui all’articolo 7 lettere b ed f sono eletti per la durata ordinaria del mandato durante l’assemblea dei membri del 17 giugno 2016. Il mandato degli organi in vigore finisce in tale data.

L’assemblea dei membri del 17 giugno 2016 ha adottato il presente statuto.